L’istituto della Transazione Fiscale, ancora poco conosciuto ed utilizzato nella prassi, consente all’impresa in crisi ed indebitata con l’Erario di ottenere degli stralci o dilazioni del debito erariale. Si può attivare nell’ambito della procedura finalizzata a stipulare un “accordo di ristrutturazione del debito” ex art. 182 bis L.F., ovvero di “concordato preventivo” ex art. 160 L.F., entrambe procedure il cui scopo è quello di evitare che lo stato di crisi dell’impresa possa sfociare nel fallimento (rinominato dal nuovo Codice della Crisi di Impresa come Liquidazione Giudiziale).
Con la Legge di Bilancio del 2017 è stata introdotta la possibilità di richiedere lo stralcio anche per i debiti IVA e Ritenute, fino ad allora espressamente negata. Nell’ipotesi di cui alla proposta di accordo di ristrutturazione del debito, consistente in una procedura bi-fasica (extragiudiziale e giudiziale) con la quale il debitore propone ai creditori un accordo per lo stralcio/dilazione del debito, la Transazione Fiscale si pone come procedimento incidentale il cui interlocutore è l’Agenzia delle Entrate.
Il contribuente, pertanto, una volta richiesto all’Agenzia delle Entrate un estratto delle proprie pendenze (il termine previsto dal legislatore per avere riscontro alla richiesta è di 30 gg), dovrà indicarle nella proposta di accordo di ristrutturazione assieme a tutti gli eventuali altri debiti dell’impresa, ciascuno con il relativo grado di privilegio, al fine di proporre un piano specifico di risanamento del debito che tenga conto delle attività e delle passività, e che possa quindi garantire continuità alla stessa e soddisfare (almeno parzialmente) i creditori, ovvero, laddove abbia finalità liquidatorie, portare dei risultati economicamente apprezzabili in favore del Fisco e degli altri creditori (secondo l’ordine dei privilegi).
L’istanza andrà proposta all’Agenzia delle Entrate del luogo in cui il contribuente ha la sede principale corredata, tra gli altri documenti, da una relazione di un professionista Revisore Legale che, pur incaricato dall’istante, dovrà essere terzo ed imparziale e non dovrà aver svolto incarichi per la parte per i cinque anni antecedenti. Il professionista dovrà garantire per la veridicità della situazione contabile, finanziaria e patrimoniale dell’impresa e dei soci eventualmente responsabili illimitatamente, oltre a fornire una attestazione di conformità e fattibilità in merito alla effettiva possibilità di realizzazione del piano proposto.
L’Agenzia delle Entrate, a tal punto, dovrà effettuare una valutazione in merito alla convenienza o meno del piano predetto rispetto ad eventuali altre vie, quali, per esempio, azioni esecutive mobiliari e/o immobiliari, ovvero, in ultima analisi, il fallimento del debitore. Al riguardo è bene considerare che le speranze di recupero da parte dell’Erario nell’ambito delle procedure fallimentari sono piuttosto esigue, e che negli ultimi anni si sono attestate al di sotto del 2% del credito complessivamente vantato. Appare doveroso, pertanto, che l’Erario valuti l’effettiva convenienza del piano proposto dal contribuente anche qualora lo stesso preveda degli importanti stralci del debito.
Una eventuale approvazione del piano da parte dell’Erario, peraltro, dovrebbe poi trovare conferma nel provvedimento di omologa dell’accordo di ristrutturazione da parte del Tribunale, il cui compito non sarà quello di sindacare la convenienza o meno dell’accordo, quanto quello di vigilare sulla validità formale degli atti e sulla effettiva possibilità che il contribuente/debitore possa effettivamente rispettare l’accordo, anche con riguardo al regolare adempimento in favore dei creditori rimasti estranei allo stesso nel termine stabilito dalla legge (120 gg). Un eventuale diniego da parte dell’Erario potrà invece essere impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria, in specie se non motivato, ovvero, laddove la motivazione risulti fragile o smentita nella sostanza dalla relazione/attestazione del Revisore Legale.
La Commissione Tributaria Provinciale potrà quindi effettuare una valutazione in merito alla convenienza dell’accordo proposto e decidere in merito all’eventuale accoglimento della proposta da parte dell’Erario. Di rilievo appare la disposizione per la quale lo stralcio proposto nei confronti dell’Erario, qualora relativo a crediti muniti di privilegio (es. Iva), non potrà essere differente (in peius) rispetto a quelli proposti ad altri creditori privilegiati. Lo stesso dicasi per i crediti erariali chirografari rispetto agli altri creditori di pari rango.
Lo studio Pusceddu&Partners, previo esame preliminare della situazione aziendale, potrà svolgere il fondamentale ruolo di advisor legale ed assistere le imprese nel procedimento di ristrutturazione e/o concordato preventivo e nella collaterale procedura di Transazione Fiscale. Data la crisi generalizzata per il settore imprenditoriale, fortemente provato dall’emergenza Covid-19, appare uno strumento di fondamentale importanza nelle mani dell’imprenditore al fine di consentirgli di porre un punto fermo e ripartire senza il peso di grosse esposizioni fiscali.